25 Febbraio 2008

La lista dei buoni - quelli che gli stagisti li pagano bene

Ricordate l'inchiesta sugli stage truffa? Scoprii che i tirocini sono spesso lavoro subordinato celato da "formazione" sul campo, che si protrae per mesi senza alcuna retribuzione o "rimborso spese" e che nella maggior parte dei casi non prevede alcuna assunzione alla fine del percorso. In poche parole: sfruttamento gratuito.

Dopo aver pubblicato il mio lavoro ho scoperto che non sono l'unico a pensarla così. La29enne Eleonora Voltolina, giornalista professionista e provetta blogger, da mesi  cura dei suoi personali editoriali sull'argomento stage, riuscendo a creare in seno al suo blog una frequentatissima community di sostenitori e accesi critici. Un vero e proprio riferimento sul web per chi vuole confrontarsi sul tema spinoso della formazione-lavoro.

Ma chi paga gli stagisti? Quali aziende corrispondono ai tirocinanti una retribuzione adeguata al tipo di lavoro svolto? La Voltolina sta tentando di stilare una lista di società "virtuose" e non possiamo che dare voce al suo appello: visitate http://www.repubblicadeglistagisti.blogspot.com/, scrivete ad Eleonora, lasciate un commento sul suo blog e raccontate la vostra esperienza da stagisti!  

6 commenti

  • anonimo

    la sentenza gli mi fa dormire la notte!

    R.G. 541/04
    Cron.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
    SEZIONE CIVILE
    In persona della dott. Annalisa Multari, giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 25.06.04
    d a
    CORONA S.R.L. E ANTONIO BOSCO DI GIORGIO E FABIO BOSCO S.N.C. %u2013 in persona dell%u2019amministratore delegato e legale rappresentante Fabio Bosco la prima e del socio amministratore e legale rappresentante Fabio Bosco la seconda, entrambe assistite e difese dall%u2019avv. Rossella Malpeli con domicilio eletto presso quest%u2019ultima in Trieste Via Crispi n. 7 come da mandato a margine ed in calce ai ricorsi introduttivi -
    OPPONENTE
    c o n t r o
    INPS in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a. società di cartolarizzazione dei crediti INPS in forza della procura del Notaio Tomazzoli di Roma n. 10804 del 24.7.01 - rappresentato e difeso dall%u2019Avv. Marilina Rando in forza della procure generale alle liti di data 7.6.1991 del Notaio Lupo di Roma elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Trieste, via S. Anastasio n. 5 -
    OPPOSTO
    e
    c o n t r o
    INAIL sede di Trieste- in persona del Direttore regionale per il Friuli Venezia Giulia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renzo Baldo e Cinzia De Ciantis, giuste procure generali alle liti del Notaio Dei Rossi di Trieste del 15.9.03 rispettivamente rep. N. 84144 e rep. N. 84146 presso gli stessi selettivamente domiciliato in Trieste via Fabio Severo n. 12-
    OPPOSTO
    e
    c o n t r o

    UNIRISCOSSIONI S.P.A. - contumace -
    OPPOSTA
    avente per oggetto : opposizioni a cartelle esattoriali n. 1142004000276872700, n. 11420040002726974000, 11420040005748060, 11420040005821946
    Conclusioni per l%u2019opponente:
    1) accertare e dichiarare l%u2019insussistenza dell%u2019obbligo delle ricorrenti di pagare agli istituti convenuti i contributi, interessi, somme aggiuntive e premi di cui all%u2019opposta cartella esattoriale disponendosi l%u2019obbligo degli stessi di provvedere al conseguente sgravio, dichiarandosi la stessa cartella nulla, illegittima e comunque inefficace e /o comunque adottando i conseguenti provvedimenti anche se del caso di annullamento e/o revoca;
    2) con riferimento alla causa sub. Rg. 12/05 accertare e dichiarare l%u2019insussistenza dell%u2019obbligo della ricorrente di pagare all%u2019INAIL i premi di cui all%u2019opposta cartella esattoriale disponendosi l%u2019obbligo dello stesso di provvedere al conseguente sgravio, dichiarandosi la stessa cartella nulla, illegittima e comunque inefficace e/o comunque adottando i conseguenti provvedimenti anche se del caso di annullamento e/o revoca;
    3) con riferimento alla causa sub. Rg 13/05 accertare e dichiarare l%u2019insussistenza dell%u2019obbligo della ricorrente di pagare all%u2019istituto convenuto le sanzioni civili di cui all%u2019opposta cartella esattoriale, per intervenuta decadenza ex D. Lgs. 46/99 e successive modificazioni e comunque perché non dovute per inesistenza dell%u2019obbligo della ricorrente al pagamento dei premi asseritamene evasi cui esse accedono, disponendosi l%u2019obbligo di parte convenuta di provvedere al conseguente sgravio, dichiarandosi la stessa cartella esattoriale nulla, illegittima e comunque inefficace e/o comunque adottando i conseguenti provvedimenti anche se del caso di annullamento e/o revoca;
    in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
    Conclusioni per il convenuto INPS:
    in via di merito:
    il rigetto delle opposizioni in quanto infondate sia in fatto che in diritto con la consequenziale condanna al pagamento delle spese di lite;
    in via subordinata si chiede che le società opponenti siano condannate in favore dell%u2019INPS al diverso importo che risulterà in corso di causa.
    Conclusioni per il convenuto INAIL:
    si chiede respinta ogni contraria azione, eccezione e conclusione, rigettare per i motivi di cui in narrativa il ricorso presentato perché inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato e per l%u2019effetto di confermare la cartella esattoriale opposta e di condannare il ricorrente al pagamento in favore dell%u2019INAIL della somma di cui alla cartella esattoriale opposta, ovvero al pagamento della diversa somma ( maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia a titolo di premi e sanzioni, con gli accessori di legge;
    spese, diritti ed onorari di causa rifusi.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con separati ricorsi in opposizione depositati in cancelleria in data 25.6.2004 e 13.1.05 e riuniti in corso di causa per identità della questione di fatto e di diritto trattata le società Corona s.r.l. e Fabio Bosco s.n.c. premesso che in data 31.10.02 era stato notificato verbale ispettivo dell%u2019INPS n. 502 cui era seguito in data 4.11.02 il n. 521 entrambi relativi a posizioni di presunta irregolarità emersi a seguito di procedura di accertamento posta in essere dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste, iniziato il 22.11.01 e conclusosi con la notifica del verbale di ispezione 12.2.02, ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali in epigrafe indicate per i motivi di seguito enucleati.
    In merito alle cartelle esattoriali opposte nei giudizi promossi contro INPS ed INAIL subb. Rgg. 541 e 542/04 per contributi INPS e relativi premi omessi con riferimento al periodo dal 9/00 al 12/01 e dal 9/99 al 12/01 ( oltre alle somme aggiuntive ed interessi) parte attrice osservava come né INPS né INAIL avessero effettuato attività ispettiva, essendosi basati sugli esiti degli accertamenti realizzati dagli Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste nei quali erano state contestate le omissioni contributive e previdenziali con riferimento a rapporti di lavoro subordinato dissimulati da tirocini formativi e nei quali erano stati annullati anche due rapporti di apprendistato che erano stati instaurati dopo il tirocinio formativo.
    A fronte di questi accertamenti parte attrice contestava le risultanze degli enti previdenziali atteso che a proprio avviso i rapporti formativi instaurati ex lege n. 196/97 e DM 142/98 erano del tutto legittimi ed evidenziando che la società Corona s.r.l. per effetto del contratto di affitto di azienda era subentrata in data 1.5.00 nella gestione del supermercato di Trieste via del Coroneo n. 31/1 in precedenza gestito dalla società Bosco ed anche nei rapporti di stage ancora in essere, che la cedente aveva instaurato con l%u2019Enaip come azienda ospitante.
    Successivamente nel settembre 2000 aveva stipulato a propria volta una convenzione con l%u2019Enaip del tutto analoga a quella in precedenza ( 8.9.1999) stipulata dalla Bosco ai sensi dell%u2019art. 18 legge n. 196/1997, offrendo a giovani disoccupati che avessero assolto l%u2019obbligo scolastico la possibilità di effettuare una formazione in attività specializzate del settore merceologico di competenza, per agevolarne la futura occupazione ed anche per individuare giovani motivati che avrebbero potuto lavorare presso le proprie strutture, atteso che ad esempio fra i commessi vi era un grande turn-over.
    Proseguiva parte opponente assumendo che a fronte dell%u2019insuccesso da parte dell%u2019ENAIP nell%u2019individuare candidati per i progetti formativi, le stesse società si erano offerte di segnalare all%u2019ENAIP i giovani che avevano mandato loro i propri curricula, che erano l%u2019ENAIP a convocare i giovani, a proporre loro i progetti formativi, a fare i colloqui con i candidati, a predisporre il progetto formativo individuale sottoscritto da tutti i soggetti interessati alla vicenda, nel quale erano indicati i reparti dove sarebbe avvenuta la formazione, l%u2019oggetto della stessa, la durata, gli orari di accesso nei luoghi di lavoro, il responsabile aziendale che avrebbe seguito il tirocinio nonché il tutore dell%u2019Enaip incaricato di controllare lo svolgimento dello stesso, che tutti gli obblighi erano stati osservati atteso che nessun tirocinante era stato utilizzato come lavoratore poiché si aggiungeva al personale dipendente e se ne diversificava per modalità e contenuti, tanto che non gli erano impartititi né ordini né direttive e se impedito di essere presente non era tenuto né a preavvisare né a giustificare la propria assenza.
    Evidenziavano altresì le opponenti che avendo compreso che il maggior ostacolo all%u2019instaurazione di questi stage od alla loro prosecuzione era costituito dall%u2019aspetto economico, avevano deciso di attribuire ai tirocinanti una borsa di studio , premio che era erogato anche da altre imprese per rapporti di questo tipo e che era fiscalmente qualificabile come reddito assimilabile a quello del lavoro dipendente ex art. 47 comma 1 lett. C) del DPR 917/1986; pertanto a fronte della correttezza del proprio comportamento, dell%u2019osservanza delle prescrizioni normative che ponevano una presunzione di legittimità dei rapporti di stage, degli accertamenti sommari realizzati dagli ispettori che si erano limitati a riqualificare i rapporti alla luce della corresponsione della borsa di studio, insisteva per la totale infondatezza delle pretese creditorie azionate dagli enti previdenziali.
    Da ultimo in via del tutto subordinata assumeva l%u2019erroneità del calcolo delle sanzioni atteso che l%u2019INPS aveva contestato l%u2019evasione contributiva, mentre nel caso di specie l%u2019eventuale inadempienza ricadeva nella fattispecie dell%u2019omissione.
    Nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali INAIL parte attrice contestava nel giudizio sub. RG n. 12/05 che l%u2019importo richiesto fosse già compreso nella cartella opposta nel giudizio sub. RG 542/04 poiché riguardava premi evasi e sanzioni con riferimento agli anni 1999, 2000, 2001, già azionati e quindi demandava all%u2019INAIL la prova che non si trattasse di una duplicazione delle richieste creditorie.
    Parimenti nel giudizio sub. Rg. 13/05 eccepiva la decadenza della pretesa dell%u2019INAIL poiché a fronte della comunicazione dell%u2019esistenza di un asserito credito di data 19.9.02, i premi non erano stati iscritti nel termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 46/99 e la cartella esattoriale era stata notificata il 23.12.04.
    Parte INPS nel costituirsi ritualmente nei giudizi di opposizione n. 541 e 542/04 che lo vedevano convenuto insieme ad INAIL, SCCCI e società di Riscossione, assumeva la legittimità delle cartelle esattoriali opposte a fronte degli accertamenti eseguiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dei successivi verbali ispettivi INPS con i quali erano state contestati alla società Corona s.r.l. la legittimità di 7 rapporti di stage ed alla società Bosco ben 35 ( tutti instaurati nel periodo tra il 1999 ed il 2001).
    In particolare l%u2019Istituto evidenziava che gli ispettori del lavoro avevano formato il proprio convincimento sulla scorta delle dichiarazioni raccolte dei lavoratori interessati e dall%u2019uniformità del comportamento adottato dalle due società le quali proponevano un periodo di lavoro a tempo pieno di mesi sei come aiuto banconiere o addetto alla vendita per un corrispettivo mensile pari a 500.000 di vecchie lire, che il progetto formativo era uguale per tutti e che dopo l%u2019espletamento delle formalità ( tramite Enaip) i rapporti di fatto si svolgevano come un normale rapporto di lavoro.
    In merito la difesa dell%u2019INPS valorizzava la circostanza che la previsione del premio o borsa di studio non fosse stata inserita nella convenzione con l%u2019Enaip e neppure nel progetto formativo e che comunque l%u2019Enaip non aveva di fatto realizzato il ruolo di controllo ad esso deputato; da ultimo osservava che le sanzioni erano state correttamente calcolate trattandosi di evasione contributiva e non omissione.
    Quanto poi all%u2019INAIL l%u2019istituto che nel merito si limitava ad assumere la fondatezza della propria pretesa creditoria a fronte della simulazione dei rapporti di stage e l%u2019annullamento di quelli di apprendistato successivamente instaurati, con riferimento poi al giudizio sub. Rg n. 12/05 si limitava ad affermare che trattavasi del pagamento di premi e sanzioni non richieste con la precedente cartella e per il giudizio sub. Rg. N. 13/05 evidenziava che in ragione della proroga disposta con legge n. 350/03 nessuna decadenza era maturata a proprio danno.
    La società Uniriscossioni evocata in giudizio nonostante non sussista più il litisconsorzio necessario, non si costituiva ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
    Indi a fronte dell%u2019entità delle somme ingiunte e della controvertibilità della materia trattata il giudicante sospendeva i ruoli opposti; poi istruita la causa con l%u2019escussione dei testimoni offerti dalle parti, con i documenti dimessi ed esibiti dall%u2019Enaip, una volta esaurita l%u2019istruttoria, concesso un termine per note di cui si avvalevano soltanto INPS e le opponenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, esaurita la discussione orale, all%u2019udienza del 30.8.07 ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura alle parti in udienza.


    MOTIVI DELLA DECISIONE
    L%u2019opposizione va rigettata siccome infondata.
    Al fine di comprendere l%u2019odierna decisione appare opportuno inquadrare in forma generale e sistematica l%u2019istituto degli stage formativi così come disciplinati dall%u2019art. 18 legge n. 196/1997, norma intitolata %u201C Tirocini formativi e di orientamento%u201D nella quale si legge:%u201D%u2026Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che abbiano già assolto l%u2019obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell%u2019art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali..%u201D.
    Tra questi principi era contenuta la possibilità per enti come l%u2019Enaip di promuovere iniziative di questo genere, il limite temporale di durata dell%u2019esperienza non superiore a 12 mesi, la previsione che trattasi di rapporti non costituenti rapporti di lavoro ( cfr. lett. D) art. cit.), l%u2019obbligo di assicurazione INAIL e civile, gravanti sul soggetto promotore e non sul soggetto ospitante, la possibilità di certificazione del credito formativo, la possibilità di rimborso dell%u2019onere.
    Questi criteri sono poi stati debitamente attuati con il DM 25.3.1998 n. 142 ove all%u2019art. 1 si legge:%u201D..Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell%u2019ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l%u2019obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1959/1962. 2. i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro.3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all%u2019attività dell%u2019azienda nei limiti di seguito indicati:
    a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
    b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tre sei e diciannove non più di due tirocinanti contemporaneamente;
    c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.%u201D.
    Prosegue poi il decreto prevedendo che tirocini possano essere promossi anche dall%u2019Università e servizi di inserimento lavorativo ( art. 2), che le garanzie di assicurazione INAIL siano prestate dai soggetti promotori ( art. 3), che esista un responsabile didattico organizzativo per conto del soggetto promotore ed un responsabile aziendale dell%u2019inserimento cui possono rivolgersi i tirocinanti scelto dall%u2019azienda ospitante, che i tirocini si svolgano in base a convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati, che per ciascun tirocinio sia allegato un progetto formativo individuale ( cfr. art. 4), che sia la convenzione che i progetti siano trasmessi all%u2019Agenzia regionale per l%u2019Impiego ed altri soggetti di controllo ( cfr.art. 5), che questi stage possano essere certificati, che queste esperienze non possano superare una durata massima in ragione delle tipologie di soggetti coinvolti ( art.7), che possano essere coinvolti anche soggetti stranieri, che possano essere previste procedure di rimborso ( cfr. artt. 8,9).
    La dottrina che si è occupata di queste forme di orientamento pur sottolineando che trattasi di istituto non sconosciuto all%u2019esperienza giuridica italiana la cui prima fonte può essere individuata nel %u201C tirocinio pratico e di esperienza%u201D istituito dall%u2019art. 15 legge n. 845/1978 ( legge quadro sulla formazione professionale), e che i successivi tentativi di introdurre questo istituto formativo e di orientamento erano via via naufragati nel tempo, ha ritenuto che gli stage per cui è causa ( istituto che nonostante la termologia ha origine francese e la cui traduzione non corrisponde esattamente alla fattispecie di tirocinio formativo e di orientamento, corrispondendo piuttosto il termine inglese %u201Cstage%u201D alla %u201Cwork esperience%u201D che rappresenta un istituto del tutto diverso da quello per cui è causa, cfr. art. 20 legge Treu), costituiscano il punto di arrivo di un lungo processo evolutivo della fattispecie, suscettibile di ulteriori perfezionamenti ed adattamenti in parallelo alla riforma dei cicli scolastici e formativi, in uno con la costante opera legislativa di ammodernamento della strumentazione giuridica di accesso al mercato del lavoro, dovendo appunto in futuro integrarsi pienamente con il progetto di riordino della formazione professionale mirato all%u2019integrazione del sistema di formazione professionale con il mondo scolastico e del lavoro .
    In particolare considerata la previsione di cui all%u2019art. 18 lett. D leg. N. 196/1997 cit. che esclude che lo stage possa configurare un rapporto di lavoro dipendente anche sui generis, questo contratto a differenza di altri percorsi di formazione in alternanza, come per esempio il contratto di apprendistato e di formazione e lavoro, non è riconducibile nel novero dei contratti di lavoro %u201C flessibile%u201D o a causa mista in cui all%u2019obbligazione formativa si accompagna l%u2019obbligazione lavorativa; peraltro non si concorda con la tesi attorea dell%u2019esistenza di una presunzione legale circa la corrispondenza tra un determinato tipo legale e una determinata attività concreta riconducibile alla formazione o all%u2019orientamento in azienda, limitandosi il legislatore a fissare i tratti caratterizzanti la fattispecie astratta da cui è escluso il carattere subordinato della prestazione lavorativa annessa alla formazione e/o all%u2019orientamento.
    Infatti secondo il legislatore nessun rapporto contrattuale dovrebbe sussistere tra azienda ospitante e tirocinante visto che l%u2019unico rapporto contrattuale è previsto a mezzo convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
    Inoltre lo stage per cui è causa non può essere confuso con il tirocinio di cui all%u2019art. 2130-2134 cod. civ., relativo all%u2019apprendistato, ma può essere assimilato ad altre forme contrattuali come le borse lavoro, i lavori socialmente utili, i piani di inserimento professionale- in cui non esiste una correlazione causale tra attività lavorativa prestata e controprestazione economica come avviene per il rapporto di lavoro subordinato.
    Di regola quindi queste forme di tirocinio formativo e di orientamento non prevedono la corresponsione di somme di denaro ai tirocinanti poiché il corrispettivo dell%u2019attività lavorativa prestata è dato dall%u2019occasione di formazione e orientamento, anche se è vero che in molte esperienze pratiche aziendali, non essendo rinvenibile nel dettato normativo alcun divieto in merito, è previsto un premio per il tirocinante che termina lo stage, tanto che effettivamente dal punto di vista fiscale l%u2019art. 47 lett. C) del testo unico delle imposte sui redditi la %u201Cborsa%u201D corrisposta a persone non dipendenti del soggetto erogante è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.
    A fronte di questo impianto normativo comunque non è impedito al giudice di valutare la genuinità del rapporto e che esso non costituisca un mero espediente nominale per mascherare un rapporto di lavoro: a tal fine diventa decisivo valutare la rispondenza tra progetto formativo e di orientamento dedotto in convenzione ed attività effettivamente espletata dal tirocinante nel corso del rapporto di lavoro.
    Nel caso di specie formalmente i canoni normativi erano stati rispettati: esistevano due convenzioni sottoscritte dalle società opponenti con Enaip ( la prima con Bosco di data 10.9.99 n. 03/1999080999, cui era subentrata Corona per la gestione dei rapporti continuati in via del Coroneo a seguito di cessione di ramo di azienda; la seconda con Corona di data 4.9.00 n. 04/2000800, cfr. doc. esibiti da Enaip), i rapporti contestati erano fondati su progetti formativi individuali sottoscritti dai soggetti interessati, erano state effettuate le comunicazioni previste dalla legge agli organi di controllo, gli obblighi assicurativi erano stati rispettati ( cfr. docc. dimessa da parte opponente e esibita dall%u2019Enaip), esistevano anche un tutor dell%u2019Enaip ed un responsabile aziendale dello stage, però di fatto i rapporti realizzati erano rapporti di lavoro subordinato essendosi le società opposte avvalse dello strumento normativo sopra indicato al solo fine di poter far lavorare personale con bassa specializzazione a costo inferiore al dovuto, senza vincoli di mantenimento in servizio qualora la prestazione lavorativa non avesse soddisfatto determinati canoni, né tanto meno di assunzione successiva ( come evidenziato da parte opponente nelle proprie note finali, soltanto pochi rapporti sono stati convertiti in rapporti di apprendistato ed ancor meno sono stati novati in rapporti a tempo indeterminato).
    Il convincimento della scrivente è fondato da un lato sulla estrema genericità della convenzione assunta con l%u2019Enaip, la standardizzazione dei progetti formativi allegati alla stessa che non erano contrattati con lo stagista né determinati dall%u2019Enaip, ma semplicemente compilati formalmente dall%u2019Enaip, che ha assunto la veste di ente certificatore di una situazione di legalità inesistente, che apportava via via le modifiche richieste dalle società ospitanti ( cfr. lettera di data 30.10.01 in atti a firma del sig. Ivancich), dall%u2019altro sulla previsione di un %u201C premio%u201D fisso, con cadenza mensile e non a fine esperienza come avviene di regola nelle aziende in cui funge da mero rimborso spese, non previsto in convenzione né nel progetto che comunque riportava la voce %u201C facilitazioni previste%u201D in cui avrebbe potuto essere indicato, la circostanza che, secondo quanto emerso in sede di istruttoria testimoniale ( cfr. tra le altre dep.Elisabetta Omari e documenti dimessi dalla stessa, dep. Lardieri), l%u2019entità del premio fosse direttamente collegata alla presenza in servizio dello stagista tanto da essere decurtato in ipotesi di malattia o assenza prolungata.
    Vanno poi valorizzati l%u2019obbligo di recupero in ipotesi di mancata osservanza dell%u2019orario assegnato ( cfr. dep. Lo Cascio), il provato esercizio da parte delle società di poteri di controllo della prestazione e disciplinari con recesso anticipato rispetto alla durata del rapporto ( cfr. dep. De Sabbata e Piciulin), la durata massima dello stage ( mesi sei) che, a fronte della tipologia poco qualificante delle mansioni oggetto del tirocinio appare alla scrivente incongrua (i giovani, infatti, al più finivano per fare gli aiuto banconieri nel reparto salumi, verdura o carni), la circostanza che non vi sia stata alcuna formazione teorica nelle materie indicate in progetto ( cfr. in proposito sentenza penale citata da parte opponente e deposizioni raccolte rese dai dipendenti ENAIP), ma che la stessa sia consistita nella mera trasmissione pratica dell%u2019insieme di nozioni sia in termini di sicurezza ed igiene, che di comportamento da tenere con la clientela, ma anche di lavoro vero e proprio ( cfr. modalità di taglio del prosciutto o del formaggio ad esempio), necessarie e sufficienti a rendere la prestazione dello stagista autonoma e proficua rispetto all%u2019organizzazione aziendale.
    In merito tra le altre va ricordata la deposizione della testimone Feletti la quale ha così dichiarato:%u201D..dopodichè ho iniziato a lavorare in salumeria ed i primi tempi sono stata affiancata da personale che mi ha spiegato come fare per poter poi lavorare da sola; ed infatti dopo circa un mese o anche meno anzi quasi subito ho iniziato a lavorare da sola salvo rivolgermi a qualcuno se non mi ricordavo un prezzo o come tagliare qualcosa mi rivolgevo al mio collega che mi diceva come fare. Si trattava di personale dipendente dalla società e non in stage formativo come me. Nel reparto c%u2019era sempre uno più grande cui chiedere nella persona del caporeparto o collega. Io dovevo soltanto sapere come tagliare, stare attenta a non farmi male, mettere bene i cibi sulla bilancia e digitare i relativi tasti. Non sono mai andata in cassa. Non ho mai ricevuto nozioni né fiscali, né contabili operando soltanto in salumeria%u2026%u201D.
    Va infatti osservato che nonostante i testimoni di parte opponente %u2013 tutti ancora collegati dal punto di vista lavorativo alle società opponenti le cui dichiarazioni, a fronte dei dati emersi dall%u2019istruttoria orale e documentale, risultano dotate di minore attendibilità rispetto a quelle degli stagisti in quanto non sempre conformi con i dati probatori raccolti e in alcuni punti contrastanti con le deposizioni degli stagisti che sono risultate genuine agli occhi della scrivente - abbiano deposto che gli stagisti non rientravano nell%u2019organico aziendale, tanto che i turni erano strutturati in modo da procedere anche in assenza degli stessi, per contro è provato che gli stagisti erano scelti dopo un colloquio avuto con i responsabili aziendali tra persone che cercavano un%u2019occupazione e che avevano risposto ad annunci pubblicati dalle opponenti stesse, e che lo stage serviva anche all%u2019azienda per individuare personale motivato da assumere poi con altre forme contrattuali ( ossia apprendistato che aveva comunque vantaggi contributivi per l%u2019imprenditore); finalità peraltro estranea all%u2019istituto che è stato creato dal legislatore in funzione dello stagista e non dell%u2019azienda ospitante.
    D%u2019altra parte il convincimento che gli stagisti fossero utilizzati dalle società in ragione delle proprie esigenze è fondato anche sulla circostanza emersa dai dati documentali versati in atti, che laddove uno stagista non prendesse servizio per motivi personali di rinuncia, subito era sostituito da altra persona sempre per il medesimo reparto, nonché dalla circostanza che soltanto dopo il colloquio tenutosi con i responsabili aziendali ( cfr. dichiarazioni testimoniali in atti) che rendevano edotti gli interessati in merito all%u2019esperienza dello stage, promettendo possibilità di future assunzioni, i prescelti erano contattati dalle opponenti che indicavano loro anche il luogo di lavoro, il reparto e gli orari che, di regola, coincidevano con quelli di apertura al pubblico e che comunque dovevano essere rispettati (cfr. dep. Xompero).
    La visita all%u2019Enaip rappresentava il passo successivo a mezzo del quale quanto già concordato direttamente tra azienda e lavoratore assumeva veste giuridica, nonostante per legge tra soggetto ospitante e stagista non avrebbe dovuto esistere alcun rapporto contrattuale.
    La scrivente ha utilizzato il verbo %u201C concordare%u201D, pur essendo consapevole dello scarso potere contrattuale dei ragazzi i quali, come emerso in sede testimoniale, erano tutte persone inoccupate, alla ricerca di un lavoro, ma volendo significare che gli interessati avevano accettato, questa forma %u2013 ed unica- di contratto offerta dalle opponenti, pur di poter guadagnare qualche cosa ed entrare così nel mondo del lavoro.
    In merito si concorda con la critica sollevata dalle opponenti in ordine alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro che risultano tutte uguali e contenenti connotazioni del rapporto quale %u201Cretribuzione%u201D o %u201Ccorrispettivo%u201D, che alcuni interessati, a fronte del proprio basso livello di scolarità, non erano neppure in grado di utilizzare non conoscendone il significato ( cfr. dep. testimoniali e dichiarazioni dimesse da INPS), ma è pur vero che tutti i testimoni sono stati concordi nell%u2019affermare che lo stage era stato proposto dalle opponenti come una forma di esperienza lavorativa %u201C sui generis%u201D, al termine della quale, se avessero dato prova di fedeltà e abilità, avrebbero potuto anche essere assunti regolarmente, tanto che non sono mancati testimoni che hanno dichiarato di aver sempre osservato l%u2019orario di accesso assegnato ed indicato nel progetto individuale in quanto in un posto di lavoro %u201C..bisogna osservare l%u2019orario..%u201D ( cfr. dep.Berton).
    D%u2019altra parte nessuno dei testimoni- anche quelli assunti come apprendisti- ha confermato la circostanza del colloquio al termine del rapporto con il tutor dell%u2019Enaip, che è provato che si recasse del tutto sporadicamente in azienda ed al quale erano consegnati al termine del rapporto ( emblematica la trasmissione effettuata per mera dimenticanza in corso di causa, cfr. lettera di Invancich a Farinelli di data 7.4.05 doc. dimessi da Enaip) i rapportini mensili rispetto ai quali, al di là della indicazione generica delle mansioni svolte durante la giornata ( smistamento e pulitura verdure, allestimento reparto ecc, cfr. schede dimesse da parte opponente) e delle firme giornaliere utilizzate per la presenza, non è mai stato esercitato un controllo puntuale né da parte del responsabile dell%u2019Enaip sull%u2019effettiva trasmissione delle nozioni indicate in progetto, né da parte del responsabile aziendale sul recepimento delle stesse da parte dello stagista.
    A ciò si aggiunga che i rapporti si sono al più risolti ante tempus non soltanto per iniziativa dei giovani ( stanchi di lavorare al pari degli altri dipendenti ma venendo pagati meno, cfr. dep.Gandusio, Ruban, Cipriano), come espressamente previsto dalla legge che nel concepire questi stage anche con finalità di orientamento ha consentito ai giovani non interessati dall%u2019esperienza di porvi immediatamente fine ad nutum, ma anche su iniziativa delle opponenti che, nonostante l%u2019onerosità del rapporto sotto il profilo della formazione ed orientamento, hanno interrotto anticipatamente alcuni stage per lavoratori non graditi ( in quanto troppo lenti o non aventi una condotta congrua, vedi dep. Mozina ), esercitando così un potere che, secondo la dottrina prevalente, non è previsto per l%u2019azienda ospitante obbligata a tenere presso di sé lo stagista sino al termine dell%u2019esperienza formativa.
    In particolare in merito all%u2019esercizio di poteri disciplinari e di controllo va richiamata la deposizione della testimone Mudu del tutto genuina ed attendibile la quale ha dichiarato quanto segue:%u201D%u2026. Ricordo che sono andata all%u2019Enaip ho firmato il contratto, non ho visto nessuno dell%u2019Enaip presso il supermercato, ricordo che c%u2019era un capo responsabile che mi trattava male, non spiegava tanto bene il tipo di lavoro, ricordo che in certi momenti ero io che aprivo il negozio perché la responsabile non c%u2019era neppure, in alcuni momenti ero affiancata dalla responsabile che mi ha spiegato come usare la cassa e in altri ero sola, nel supermercato c%u2019era una cassa sola.
    Confermo la dichiarazione dell%u2019epoca, io ero addetta al reparto frutta verdura però in realtà ho fatto prevalentemente il lavoro di operatore presso la cassa del reparto frutta e verdura.Nel colloquio non ricordo cosa mi era stato prospettato. Io una mattina non ho avvertito la responsabile che sarei mancata perché la responsabile del negozio il giorno precedente davanti alla clientela mi aveva fatto svergognare di fronte a tutti urlandomi per il lavoro che stavo facendo che a lei non andava bene, e ricordo che quando ho riferito un tanto al direttore anche lui mi aveva rimproverato dicendomi che io dovevo andare a lavorare perché avevo un contratto scritto di sei mesi. Dopodiché il contratto è finito ed io ci ho messo una pietra sopra%u2026.%u201D.
    Ad avviso della scrivente le opponenti hanno considerato gli stagisti alla stregua di tirocinanti, nell%u2019accezione contenuta nel cod. civ. per il tirocinio di cui all%u2019art. 2130 cod. civ. e seguenti, senza tener conto che il tirocinio formativo per cui è causa non è un contratto di lavoro tra azienda ospitante e tirocinante, a differenza del tirocinio dell%u2019apprendistato che, invece, è comunque una tipologia di lavoro subordinato.
    In proposito le opponenti assumono che a fronte degli obiettivi e modalità di svolgimento dello stage così come indicate nei progetti individuali ove si legge:%u201Dl%u2019Azienda prevede l%u2019inserimento a tempo determinato di alcuni giovani nella struttura commerciale. In particolare i tirocinanti saranno impiegati nei vari punti vendita sia alimentari ( supermercati Bosco e Bosco fresco) sia di bricolage ( brico Center).
    Per quanto riguarda i Supermercati alimentari verrà privilegiato l%u2019inserimento dei giovani nei reparti di salumeria, macelleria ed ortofrutta al fine di offrire una preparazione qualificata e valorizzata. L%u2019istruzione del personale avverrà attraverso l%u2019insegnamento pratico e teorico da parte dei soci titolari, del personale qualificato e / o dei collaboratori tecnici. Saranno affrontati e sviluppati i seguenti argomenti: conoscenze generali di carattere commerciale ed amministrativo; conoscenze merceologiche; norme igienico- sanitarie; cenni di contabilizzazione e disposizioni fiscali; nozioni di sicurezza e prevenzione infortuni; marketing..%u201D, l%u2019istruzione pratica e teorica impartita sarebbe stata sufficiente in quanto avrebbe consentito agli stagisti di poter farsi un%u2019idea del lavoro e nello stesso tempo di ottenere un bagaglio professionale da spendere poi sul mercato del lavoro.
    In realtà va osservato che, non essendo prevista alcuna certificazione sulla professionalità raggiunta, è evidente che l%u2019unico ambito in cui spendere tale esperienza non poteva che rinvenirsi presso le unità produttive delle aziende opponenti o al più di aziende concorrenti.
    Vie più se l%u2019unica finalità fosse consistita nell%u2019orientamento dei giovani, atteso che alcuni autori interpretando la %u201Ce%u201D della rubrica della norma per cui è causa come una %u201Co%u201D, ritengono possibili tirocini che abbiano come unica finalità l%u2019orientamento dei giovani, allora come detto, sarebbe stato sufficiente un periodo ben inferiore di durata dello stage come si evince anche dalla circostanza, provata in causa, che alcuni giovani hanno interrotto il rapporto soltanto dopo qualche giorno o settimana, non appena accortisi che il lavoro non piaceva loro (cfr. dep. Cipriano).
    Per contro a fronte dell%u2019opportunità di testare e di individuare giovani, di formarli a basso costo e di usarli nelle mansioni meno appetibili del supermercato, senza alcun obbligo predeterminato di pagamento, ma soprattutto senza obbligo di contribuzione e assicurazione, le opponenti hanno ritenuto del tutto vantaggioso avvalersi della collaborazione dell%u2019Enaip ( che è stato comunque retribuito per prestazioni didattiche mai rese) per costituire rapporti di tirocinio fittizi.
    Quanto esposto trova conferma anche nella circostanza confermata dai testimoni escussi che in ipotesi di rapporto di apprendistato successivo al tirocinio il neo dipendente continuava a svolgere le stesse mansioni svolte durante il tirocinio; la testimone Bubba infatti in merito ha dichiarato:%u201Dera il responsabile del reparto sotto la supervisione del direttore che mi impartiva le nozioni, come apprendista ho continuato a lavorare ancora per un mese nello stesso punto vendita; rispetto allo stage non è cambiato praticamente nulla ad eccezione del fatto che potevo svolgere anche altre mansioni quali la cassiera ovvero esporre le merci in cassa %u2026( cfr. verbale in atti).
    Particolarmente significative in merito all%u2019utilizzo di questo istituto per finalità diverse da quelle previste dalla legge risultano le deposizioni rese dalla teste Piciulin da cui si evince che in realtà l%u2019insegnamento era finalizzato a consentire una prestazione proficua dello stagista che se non appariva adatto non veniva neppure istruito, la quale ha espressamente dichiarato:%u201D. Mi dissero che avei lavorato per 38 ore e che avrei preso un tot di soldi, non sono mai stata all%u2019Enaip, ho firmato un foglio alla presenza del sig. Martellato, ero addetto al pane e dolci e se imparavo bene mi adibivano anche ai salumi. Ricordo che ero seguita nel lavoro dal personale addetto al banco, e il registro era però firmato dal sig. Maurizio Kosuta, il registro era compilato dal Kosuta ed io dovevo soltanto firmare. Mi hanno insegnato soltanto come mettere il pane nei sacchetti e consegnare i dolci ai clienti perché il tempo di lavoro è stato poco.Ho provato qualche volta a tagliare i salumi, ma siccome ero lenta hanno preferito non mostrarmi più di tanto, peraltro io non avevo mai lavorato dietro un banco di salumi. Capitava anche di fare ore di più, venivo sempre prima e poi alla fine c%u2019era sempre da pulire insieme agli altri il banco.
    Non so neppure chi fossero quelli dell%u2019Enaip
    Confermo la dichiarazione da me resa agli ispettori ed in particolare che prima della fine dello stage il funzionario con il quale avevo fatto il colloquio in via Paisiello mi disse di terminare l%u2019orario di lavoro e che il giorno dopo non serviva che andassi più a lavorare, senza darmi alcuna spiegazione in merito.
    Il funzionario era un uomo di circa 40 anni ed è venuto dietro al banco e mi ha detto lei finisce il suo lavoro e domani non serve che venga più. Non avevo mai visto questa persona se non al colloquio in via Paisiello.
    Adr: Avv. Rando i colleghi dietro al banco mi dicevano quello che dovevo fare e che se avevo bisogno di aiuto se loro potevano che non avevano altro da fare mi davano una mano.
    Adr: Avv. Rando: In merito alla mia lentezza ricordo da un lato che i clienti quando li stavo servendo dicevano che avevano fretta e non ricordo se un tanto mi sia stato fatto notare anche dai responsabili del negozio.
    Adr. Avv. Rando: non ho avuto poi la possibilità nel senso che io davo il pane e dolci e solo se c%u2019erano pochi clienti mi facevano vedere cosa fare, credo di aver tagliato soltanto 1 o due volte perché il crudo o il cotto a mano non era molto semplice e non c%u2019era il tempo visto anche il numero di clienti per farmi provare%u2026.%u201D.
    Parimenti il testimone Mattiello nella cui deposizione si legge:%u201D%u2026. Io avevo frequentato la scuola di via dell%u2019Istria avevo iniziato un corso per idraulica o meccanica e poi sono stato contattato dall%u2019Enaip che mi hanno indirizzato a fare lo stage presso il supermercato Bosco. Non mi ricordo chi mi avvertì del compenso comunque percepivo 500 mila lire mensili. Lavoravo per 36 ore la settimana, ricordo che lasciavo una firma giornaliera dove era indicata la presenza, ricordo che avevo un tutor aziendale un ragazzo di mestiere che mi insegnava mano a mano come fare il macellaio. Io ho sempre lavorato in macelleria.Mi hanno insegnato tutto e dopo i sei mesi sapevo fare il macellaio. Nessuno mi aveva prospettato che potevo essere assunto dopo i sei mesi. Mi sembra che circa 1 volta al mese bisognava portare il registro alla scuola e lo portavo io ed io raccontavo come andava anche se a loro interessava più che altro che io consegnassi i documenti. Sono sempre stato presente. In merito alle dichiarazioni rese agli ispettori che sono un po%u2019 diverse da quelle odierne posso dire che è vero quanto dichiarato all%u2019epoca in merito al colloquio con il martellato e la firma del contratto. Confermo di essere stato licenziato dal responsabile del negozio di Piazza Goldoni dell%u2019epoca il quale mi disse che non ero adatto al lavoro e che quindi non serviva più che andassi a lavorare. Io chiesi spiegazioni alle segretarie dell%u2019Enaip che non ricordo cosa mi dissero. E comunque non sono più andato a lavorare. Non sono più stato chiamato dall%u2019Enaip.Forse erano presenti gli altri dipendenti all%u2019epoca del licenziamento%u2026%u201D.
    Circostanze confermate anche dalle dichiarazioni rese dal sig. De Sabbata.
    Vie più anche le testimoni Furlani e Russignan hanno confermato che le nozioni impartite fossero finalizzate all%u2019utilizzo %u201C proficuo %u201C dello stagista e la circostanza che gli stessi fossero collocati in posti che %u201C servivano alle società%u201D.
    La prima testimone ha infatti così dichiarato:%u201D.. Sono stata assegnata al reparto salumeria il sig. Martellato ci aveva detto che c%u2019era bisogno di una persona alla salumeria ed una al reparto frutta e verdura; la Erica ha detto che preferiva la frutta e verdura e quindi io mi sono recata in salumeria. Io avevo un tutor dell%u2019enaip che ho visto soltanto il giorno in cui mi sono recata all%u2019Enaip, mentre il tutor sul posto di lavoro era il sig. Nangano Pino responsabile del punto vendita. Io ogni giorno mi recavo dal Nangano e compilavo il registro scrivendo cosa avevo fatto nel giorno e andavo via non ne parlavamo salvo problemi. Da parte dell%u2019Enaip questo stage doveva essere un corso di formazione con teoria e pratica, mentre al supermercato ho lavorato come tutti gli altri con le stesse ore degli altri, solo che era pagata meno; peraltro io sapevo già cosa mi sarebbe accaduto al supermercato in quanto presentatomi già al telefono.
    Non ho ricevuto nozioni teoriche di alcun genere; dietro al banco mi seguiva il caporeparto; il capo reparto mi ha spiegato come usare l%u2019affettatrice e come fare i banchi ma si è limitato ad una spiegazione nei primi due giorni come avviene in qualsiasi posto di lavoro nuovo; io ho usato l%u2019affettatrice da subito il primo giorno e così pure ho pulito il banco. Nella spiegazione dell%u2019uso dell%u2019affettatrice mi è stato indicato come fare per non tagliarmi ma nulla di più.
    Io lavoravo 38 ore settimanali non avevo diritto né a ferie né malattia nei 6 mesi, se non potevo presentarmi dovevo portare una giustificazione anche perché dovevo essere sostituita, io infatti ero in turno al pari di chi non era stagista. Dopo l%u2019assunzione come apprendista sono cambiate lo stipendio, le mansioni, nel senso che avevo maggiore responsabilità oltre ad avere diritto sia alle ferie che alla malattia. Scaduto il termine dell'aprendistato non sono più stata chiamata. Durante i sei mesi non ho più visto il tutor dell%u2019Enaip, ricordo che sul registro era indicato il numero telefonico ma non c%u2019era bisogno per me%u2026%u201D, ed ancora nella stessa deposizione si legge:%u201D%u2026 Adr. Avv. Malpeli: Avevo lavorato in precedenza come commessa in un negozio non avevo esperienza in salumeria o come banconiera.
    Adr: Avv. Malpeli: confermo che il primo giorno da subito ho tagliato anche il prosciutto a mano, e ricorso che quella sera ho pulito l%u2019affettatrice; preciso che questo vale per le prime due settimane atteso che poi è cambiato il caporeparto che mi aveva affidato per una settimana compiti soltanto di vendita del pane e dei dolci essendo io stagista e quindi riteneva che le mansioni adatte fossero queste; ma poiché mancava comunque una persona nel reparto dopo la settimana mi ha rimesso a fare quello che facevo prima. Il primo responsabile era tale Luisa e poi il sig. Dusan Kralic per quanto ricordo%u2026%u201D.
    Nella deposizione della testimone Russignan poi si legge che:%u201D%u2026io cercavo lavoro ed ho quindi presentato la mia domanda in via Paisiello e non ricordo se poi sono stata chiamata dall%u2019Enaip oppure dal sig. Martellato. Non ricordo se ho parlato con il Martellato dello stage. Ricordo che il Martellato mi disse che avrei operato nel reparto frutta e verdura di via Coroneo e che avrei lavorato con orario spezzato, mattina e pomeriggio percependo 900.000 lire al mese. Avevo chi mi seguiva che era la caporeparto ed avevo poi un tutor dell%u2019Enaip non ricordo chi fosse che veniva al supermercato ma non ricordo cosa facesse. Ricordo che ogni settimana riempivamo un quaderno nel quale era indicato cosa facevo, che era firmato da me e dal direttore ed era controllato dal tutor dell%u2019Enaip. Ricordo che il Martellato disse che se avrei svolto bene il lavoro potevo essere poi assunta. Il sig. Martellato ci aveva chiarito che comunque avremmo percepito una borsa di studio, che non eravamo dipendenti come gli altri e che eravamo lì per imparare il lavoro. Io sono stata assunta subito dopo lo stage come apprendista. Peraltro per me non è cambiato nulla rispetto al passato, salvo che oltre al reparto ortofrutta potevo essere utilizzata anche in cassa..%u201D.
    Tutti i testimoni sia di parte opponente che opposta hanno poi confermato che nel colloquio introduttivo collettivo tenutosi con i sig.ri Invancich o Martellato rappresentanti le società opponenti, al fine di rendere appetibile l%u2019esperienza dello stage era ventilata la possibilità di assunzione per coloro che avessero completato il tirocinio ( cfr. tra le altre dep. Glavina).
    D%u2019altra parte la scarsa appetibilità del lavoro proposto in questo settore è stata confermata dalle stesse opponenti nel proprio ricorso introduttivo, nel quale si legge che avevano utilizzato lo stage anche per trovare personale che potesse essere interessato a questa tipologia di lavoro.
    Tutti elementi idonei a fondare il convincimento della scrivente che questi stage fossero stati conclusi per parte aziendale esclusivamente per %u201C testare e provare%u201D gli interessati: finalità peraltro estranea all%u2019istituto che invece ha come scopo istituzionale la formazione e l%u2019orientamento degli stagisti nell%u2019interesse di questi ultimi e non certo dall%u2019azienda ospitante.
    Alla luce di quanto esposto l%u2019opposizione con riferimento alla sussistenza del credito contributivo azionato nelle cartelle sub. RG 541 e 542/04, va dunque rigettata siccome infondata.
    Quanto poi alle sanzioni parte opponente assumeva di avere diritto all%u2019applicazione della fattispecie dell%u2019omissione e non di quella dell%u2019evasione; in realtà si concorda con l%u2019orientamento giurisprudenziale richiamato dall%u2019INPS e confermato anche di recente ( cfr. da ultimo Cass.sez.L. 5.6.07 n. 13096), in base al quale anche la tardiva presentazione dei DM 10 ovvero modelli 01M configura un%u2019evasione contributiva; a maggiore ragione nel caso di specie in cui trattasi di rapporti non oggetto di denuncia mensile in quanto formalmente non aventi natura di rapporto di lavoro subordinato e per i quali soltanto a seguito dell%u2019ispezione è stato possibile per l%u2019INPS e le autorità di vigilanza risalire alla loro esistenza.
    Pertanto correttamente l%u2019INPS ha applicato le sanzioni inerenti l%u2019evasione contributiva ( cfr. art. 116 comma 8, lett. B) legge n. 388/00) e non la mera omissione.
    Quanto poi alle opposizioni n. 12/05 l%u2019eccezione di duplicazione creditoria va rigettata alla luce della documentazione dimessa dall%u2019INAIL, da cui si evince che le somme richieste riguardano la variazione della posizione assicurativa per i rapporti di lavoro contestati, sulla scorta delle retribuzioni ritenute dovute dall%u2019INPS in relazione al livello di inquadramento degli stagisti ritenuti dipendenti, e le sanzioni civili relative ai maggiori premi richiesti ( cfr. docc. 1 e 2 dimessi da INAIL).
    Il convincimento trova conferma anche nella circostanza che a fronte delle specificazioni espresse in sede di costituzione dall%u2019istituto assicurativo, nessuna eccezione o contestazione è stata sollevata da parte attrice.
    Rispetto poi all%u2019eccezione di decadenza formulata da parte attrice nel giudizio di opposizione sub. RG n. 13/05 si concorda con quanto dedotto da parte INAIL in merito alla non operatività dell%u2019istituto a fronte della proroga del termine disposta dalle leggi finanziarie del 2001 e 2002, e da ultimo dalla previsione contenuta nella legge n. 350/03 che ha imposto il termine di decadenza esclusivamente per i contributi ed i premi non versati relativi a verbali ed accertamenti notificati dopo l%u20191.1.04.
    Pertanto anche detta eccezione non appare meritevole di accoglimento, mentre per il merito e la fondatezza delle pretese creditorie non può che richiamarsi quanto già esposto sopra con riferimento alle cause sub. Rg n. 541/542 del 2004.
    L%u2019evidente controvertibilità della materia trattata e la novità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

    PER QUESTI MOTIVI
    ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
    a) rigetta tutte le opposizioni proposte confermando per l%u2019effetto i ruoli opposti;
    b) compensa le spese di lite tra tutte le parti del processo.
    Trieste li 30.8.07

    IL GIUDICE DEL LAVORO
    Annalisa Multari
    Scritto il: 11/12/2009 15:58:20
  • anonimo

    causa di lavoro

    ancora?!?? Lo stage è semère e comunque struttamento!
    Eleonora puo incartarla come vuole questa cosa..il fatto è che si lavora per ricevere un'elemosina. Fate come ho fatto io che senza paura ho pertato in tribunale la banca con la quale ho fatto il tirocinio.
    tirate fuori gli artigli ..non fate sempre le pecore!
    Scritto il: 11/12/2009 15:45:44
  • Eleonora Voltolina

    Grazie!

    Caro Sergio, grazie mille per aver utilizzato il tuo blog come "cassa di risonanza" per questa mia iniziativa! Spero allora in tantissime segnalazioni da parte dei tuoi lettori/frequentatori... ;-)

    Grazie ancora

    Eleonora
    http://repubblicadeglistagisti.blogspot.com/
    Scritto il: 26/02/2008 11:02:47
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